Art. 4

In vigore dal 8 lug 2008
1.   La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (4) (di seguito «il comitato»). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all’, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2008/645 — Testo vigente | Portale Normativo