Art. 3
In vigore dal 8 lug 2008
1. Se ha motivo di ritenere che la sospensione prevista dal presente regolamento abbia provocato una deviazione di traffico per un prodotto specifico, la Commissione può abrogare, secondo la procedura di gestione di cui all’, paragrafo 2, in via provvisoria la sospensione per un periodo non superiore a dodici mesi. Il pagamento dei dazi all’importazione per i prodotti per i quali la sospensione è stata temporaneamente abrogata è garantito da una cauzione. L’immissione in libera pratica di tali prodotti nelle Isole Canarie è subordinata alla costituzione di tale cauzione.
2. Entro il periodo di dodici mesi di cui al paragrafo 1, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere di abrogare definitivamente la sospensione. In tal caso l’importo dei dazi coperto da cauzione è riscosso a titolo definitivo.
3. Se entro il periodo di dodici mesi non è stata adottata alcuna decisione definitiva in conformità al paragrafo 2, le cauzioni sono svincolate.
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