Art. 2

In vigore dal 8 lug 2008
1.   Entro il 31 maggio 2010, le competenti autorità spagnole presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione delle misure di cui all’. La Commissione esamina l’impatto di tali misure e, sulla base della relazione, propone al Consiglio, se necessario, le pertinenti modifiche dei quantitativi da importare. 2.   Entro il 31 maggio 2012, le competenti autorità spagnole presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione delle misure di cui all’ nel periodo successivo al 2010. La Commissione esamina nuovamente l’impatto di tali misure e, sulla base di quanto constatato, presenta al Consiglio eventuali proposte per il periodo successivo al 2013.
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