Art. 1
In vigore dal 8 lug 2008
1. Dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni nelle Isole Canarie dei prodotti della pesca elencati nell’allegato del presente regolamento sono completamente sospesi per il quantitativo fissato nell’allegato stesso.
2. La sospensione di cui al paragrafo 1 è concessa unicamente per i prodotti destinati al mercato interno delle Isole Canarie. Essa si applica soltanto ai prodotti della pesca scaricati da una nave o da un aeromobile prima che la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica sia presentata alle autorità doganali nelle Isole Canarie.
Storico versioni
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