Art. 27
Sanzioni
In vigore dal 5 giu 2008
Sanzioni
1. In caso di frode o negligenza grave, l’organizzazione proponente rimborsa il doppio della differenza tra l’importo inizialmente pagato e l’importo effettivamente dovuto.
2. Fatte salve le disposizioni dell’ del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (10), le riduzioni previste dal presente regolamento si applicano indipendentemente dalle eventuali sanzioni supplementari applicabili in virtù di altre disposizioni della normativa comunitaria o nazionale.
Storico versioni
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