Art. 26

Recupero dei pagamenti indebiti

In vigore dal 5 giu 2008
Recupero dei pagamenti indebiti 1.   In caso di pagamento indebito, il beneficiario rimborsa gli importi in questione maggiorati di un interesse calcolato in funzione del periodo trascorso tra il pagamento e il rimborso. Il tasso di interesse da applicare è fissato conformemente all’articolo 86, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. 2.   Gli importi recuperati e gli interessi sono versati agli organismi o ai servizi pagatori degli Stati membri, i quali li detraggono dalle spese finanziate dal FEAGA, in proporzione alla partecipazione finanziaria della Comunità.
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Recupero dei pagamenti indebiti (Art. 26 Regolamento (UE) 2008/501) — Testo vigente | Portale Normativo