Art. 25

Controlli eseguiti dagli Stati membri

In vigore dal 5 giu 2008
Controlli eseguiti dagli Stati membri 1.   Lo Stato membro interessato stabilisce i mezzi più opportuni per garantire il controllo dei programmi e delle azioni che beneficiano di un finanziamento in virtù del presente regolamento e ne informa la Commissione. I controlli sono svolti ogni anno su almeno il 20 % dei programmi terminati durante l’anno conclusosi, con un minimo di due programmi, e vertono su almeno il 20 % dei bilanci complessivi di tali programmi terminati durante l’anno conclusosi. I campioni dei programmi da controllare sono selezionati in base ad un’analisi del rischio. Lo Stato membro trasmette alla Commissione una relazione per ogni programma controllato, con una descrizione dei risultati dei controlli svolti e delle anomalie accertate. Tale relazione è trasmessa immediatamente dopo la sua stesura definitiva. 2.   Lo Stato membro prende i provvedimenti necessari per verificare, in particolare mediante controlli tecnici e contabili presso l’organizzazione contraente e l’organismo di esecuzione: a) l’esattezza delle informazioni e dei documenti giustificativi forniti; b) l’adempimento di tutte obbligazioni previste dal contratto di cui all’, paragrafo 1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione (9), lo Stato membro informa al più presto la Commissione delle eventuali irregolarità constatate nel corso dei controlli effettuati. 3.   In caso di programmi che coinvolgono più Stati membri, questi ultimi adottano i provvedimenti necessari per coordinare le loro attività di controllo e ne informano la Commissione. 4.   La Commissione può partecipare in qualsiasi momento ai controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. A tal fine le autorità nazionali competenti trasmettono alla Commissione, almeno 30 giorni prima dei controlli, un calendario provvisorio dei controlli che lo Stato membro effettuerà. La Commissione può procedere ai controlli supplementari che riterrà necessari.
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Controlli eseguiti dagli Stati membri (Art. 25 Regolamento (UE) 2008/501) — Testo vigente | Portale Normativo