Art. 128

Abrogazioni, continuazione provvisoria dell’applicabilità e riferimenti

In vigore dal 29 apr 2008
Abrogazioni, continuazione provvisoria dell’applicabilità e riferimenti 1.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 sono abrogati. 2.   Il regolamento (CE) n. 2392/86 e il titolo V, capi I e II, il titolo VI, gli e le disposizioni corrispondenti in particolare nei pertinenti allegati del regolamento (CE) n. 1493/1999 continuano ad applicarsi sino all’inizio dell’applicazione, conformemente all’, paragrafo 2, lettera e), dei capi corrispondenti del presente regolamento. 3.   Le misure seguenti istituite dal regolamento (CE) 1493/1999 continuano ad applicarsi, nella misura in cui misure ammissibili a norma di detto regolamento siano già state avviate o intraprese prima del 1o agosto 2008: a) le misure di cui al titolo II, capi II e III (premi per l’abbandono e ristrutturazione e riconversione). Tuttavia, non è versato alcun sostegno dopo il 15 ottobre 2008 ai sensi del titolo II, capo III; b) le misure di cui al titolo III (meccanismi di mercato); c) le misure di cui all’ del titolo VII (restituzioni all’esportazione). 4.   I riferimenti al regolamento abrogato (CE) n. 1493/1999 s’intendono fatti, se applicabile, al presente regolamento.
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Abrogazioni, continuazione provvisoria dell’applicabilità e riferimenti (Art. 128 Regolamento (UE) 2008/479) — Testo vigente | Portale Normativo