Art. 126

Disposizioni intese ad agevolare la transizione

In vigore dal 29 apr 2008
Disposizioni intese ad agevolare la transizione Secondo la procedura di cui all’, paragrafo 1, possono essere adottate misure: a) per agevolare la transizione dal regime previsto nel regolamento (CE) n. 1493/1999 al regime istituito dal presente regolamento; b) necessarie per risolvere specifici problemi pratici. Tali misure, se debitamente giustificate, possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento.
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