Art. 125
Modifiche del regolamento (CE) n. 3/2008
In vigore dal 29 apr 2008
Modifiche del regolamento (CE) n. 3/2008
Il regolamento (CE) n. 3/2008 è modificato come segue:
1)
all’:
—
al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
campagne di informazione sul regime comunitario che disciplina i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i vini con indicazione della varietà di uva e le bevande spiritose a indicazione geografica protetta;»,
—
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Sul mercato interno le azioni di cui all’, paragrafo 1, possono includere le azioni di informazione sulle abitudini di consumo responsabile e sui danni provocati dal consumo pericoloso di bevande alcoliche.
Sul mercato interno, le misure ammissibili possono anche assumere la forma di partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale o europea, con padiglioni destinati a valorizzare l’immagine dei prodotti comunitari.»;
2)
all’, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
opportunità di informare i consumatori sul regime comunitario che disciplina i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i vini con indicazione della varietà di uva e le bevande spiritose a indicazione geografica protetta e necessità di fornire informazioni sulle abitudini di consumo responsabile e sui danni provocati dal consumo pericoloso di bevande alcoliche.»;
3)
all’, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
«La percentuale di cui al primo comma è del 60 % per le azioni di informazione svolte nella Comunità sulle abitudini di consumo responsabile e sui danni provocati dal consumo pericoloso di bevande alcoliche.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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