Art. 125

Modifiche del regolamento (CE) n. 3/2008

In vigore dal 29 apr 2008
Modifiche del regolamento (CE) n. 3/2008 Il regolamento (CE) n. 3/2008 è modificato come segue: 1) all’: — al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) campagne di informazione sul regime comunitario che disciplina i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i vini con indicazione della varietà di uva e le bevande spiritose a indicazione geografica protetta;», — il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Sul mercato interno le azioni di cui all’, paragrafo 1, possono includere le azioni di informazione sulle abitudini di consumo responsabile e sui danni provocati dal consumo pericoloso di bevande alcoliche. Sul mercato interno, le misure ammissibili possono anche assumere la forma di partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale o europea, con padiglioni destinati a valorizzare l’immagine dei prodotti comunitari.»; 2) all’, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) opportunità di informare i consumatori sul regime comunitario che disciplina i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i vini con indicazione della varietà di uva e le bevande spiritose a indicazione geografica protetta e necessità di fornire informazioni sulle abitudini di consumo responsabile e sui danni provocati dal consumo pericoloso di bevande alcoliche.»; 3) all’, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma: «La percentuale di cui al primo comma è del 60 % per le azioni di informazione svolte nella Comunità sulle abitudini di consumo responsabile e sui danni provocati dal consumo pericoloso di bevande alcoliche.»
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