Art. 6

Valutazione della qualità

In vigore dal 23 apr 2008
Valutazione della qualità 1.   Ai fini del presente regolamento, la valutazione della qualità dei dati trasmessi comprende i criteri seguenti: — «pertinenza»: il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti, — «accuratezza»: la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti, — «tempestività» e «puntualità»: l’intervallo di tempo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l’evento o fenomeno da essi descritto, — «accessibilità» e «chiarezza»: le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati, — «comparabilità»: la misurazione dell’impatto delle differenze tra i concetti di statistica applicata e gli strumenti e le procedure di misurazione, quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo, — «coerenza»: la possibilità di combinare i dati in modo attendibile secondo modalità differenti e per usi diversi. 2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati trasmessi. 3.   Nel quadro dell’applicazione dei criteri di valutazione della qualità di cui al paragrafo 1 ai dati trattati dal presente regolamento, le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità sono definite secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati forniti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:453:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo