Art. 8
Finanziamento
In vigore dal 23 apr 2008
Finanziamento
1. Per i primi tre anni della rilevazione dei dati gli Stati membri possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità per le spese di esecuzione delle attività pertinenti.
2. L’importo degli stanziamenti destinati annualmente per il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è stabilito nel quadro della procedura di bilancio annuale.
3. L’autorità di bilancio assegna gli stanziamenti disponibili per ciascun anno.
4. Possono essere presi in considerazione ulteriori finanziamenti per i lavori di attuazione in relazione alle misure adottate a seguito dei risultati degli studi di fattibilità.
Storico versioni
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