Art. 7
Studi di fattibilità
In vigore dal 23 apr 2008
Studi di fattibilità
1. La Commissione (Eurostat) stabilisce le condizioni per la realizzazione di una serie di studi di fattibilità secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2. Tali studi sono condotti dagli Stati membri che incontrano difficoltà nel fornire dati per:
a)
le imprese con meno di dieci dipendenti; e/o
b)
le seguenti attività:
i)
amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria;
ii)
istruzione;
iii)
sanità e assistenza sociale;
iv)
attività artistiche, di intrattenimento e divertimento;
v)
attività di organizzazioni associative, riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa e altre attività di servizi personali.
2. Gli Stati membri che intraprendono studi di fattibilità presentano ciascuno una relazione sui risultati di tali studi entro dodici mesi dall’entrata in vigore delle misure di attuazione della Commissione di cui al paragrafo 1.
3. Non appena possibile dopo che i risultati degli studi di fattibilità sono resi disponibili, la Commissione, di concerto con gli Stati membri ed entro un periodo di tempo ragionevole, adotta misure secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
4. Le misure adottate sulla base dei risultati degli studi di fattibilità rispettano il principio del rapporto costi/benefici, definito all’ del regolamento (CE) n. 322/97, che prevede anche la riduzione al minimo dell’onere che grava sui rispondenti, e tengono conto dei problemi iniziali di attuazione.
Storico versioni
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