Art. 4
Fonti
In vigore dal 23 apr 2008
Fonti
1. Gli Stati membri elaborano i dati tramite indagini sulle imprese. Possono essere utilizzate altre fonti, ad esempio fonti amministrative, se soddisfano i criteri di qualità di cui all’.
Sono precisate le fonti di tutti i dati forniti.
2. Gli Stati membri possono integrare le fonti di cui al paragrafo 1 tramite procedure affidabili di stima statistica.
3. La Commissione (Eurostat) può istituire e coordinare piani di campionamento comunitari per produrre stime comunitarie laddove i piani di campionamento nazionali non soddisfino le prescrizioni comunitarie in materia di rilevazione dei dati trimestrali. I dettagli riguardo a tali piani, alla loro approvazione e alla loro attuazione sono determinati secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3.
Gli Stati membri possono partecipare a piani di campionamento comunitari quando tali piani consentano di ridurre in maniera sostanziale i costi dei sistemi statistici o l’onere per le imprese che l’osservanza delle prescrizioni comunitarie comporta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2008:453:oj#art-4