Art. 2
Definizioni
In vigore dal 23 apr 2008
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«posto di lavoro vacante» un posto di lavoro retribuito nuovo o libero o in procinto di diventarlo:
a)
per il quale il datore di lavoro cerca attivamente un candidato adatto al di fuori dell’impresa interessata ed è disposto a fare sforzi supplementari per trovarlo, e
b)
che il datore di lavoro intende occupare immediatamente o entro uno specifico periodo di tempo.
I concetti di «ricerca attiva di un candidato adatto» e di «specifico periodo di tempo» sono definiti secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
Le statistiche fornite distinguono, a titolo facoltativo, i posti vacanti per posti a durata determinata da quelli per posti permanenti;
2)
«posto occupato» un posto retribuito in seno all’organizzazione al quale un dipendente è stato assegnato;
3)
«metadati» le spiegazioni necessarie all’interpretazione dei cambiamenti apportati ai dati in seguito a modifiche di natura metodologica o tecnica;
4)
«dati retrospettivi» i dati storici che rispondono alle specifiche indicate nell’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:453:oj#art-2