Art. 3
Date di riferimento e caratteristiche tecniche
In vigore dal 23 apr 2008
Date di riferimento e caratteristiche tecniche
1. Gli Stati membri elaborano i dati trimestrali con riguardo a determinate date di riferimento fissate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri trasmettono i dati sui posti occupati al fine di standardizzare i dati sui posti vacanti a fini comparativi.
3. Gli Stati membri devono applicare ai dati trimestrali relativi ai posti vacanti le procedure di destagionalizzazione. Tali procedure sono determinate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
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