Art. 99

Deroga per le merci che arrivano in regime di transito

In vigore dal 23 apr 2008
Deroga per le merci che arrivano in regime di transito L’, ad eccezione del primo comma del paragrafo 1, e gli articoli da 95 a 98 non si applicano quando vengono introdotte nel territorio doganale della Comunità merci già vincolate a un regime di transito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:450:oj#art-99

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Deroga per le merci che arrivano in regime di transito (Art. 99 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo