Art. 101

Presunzione di posizione doganale delle merci comunitarie

In vigore dal 23 apr 2008
Presunzione di posizione doganale delle merci comunitarie 1.   Fatto salvo l’, tutte le merci presenti nel territorio doganale della Comunità sono considerate avere la posizione doganale di merci comunitarie, tranne quando sia stabilito che non sono merci comunitarie. 2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono: a) i casi in cui non si applica la presunzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo; b) i vari modi per stabilire la posizione doganale delle merci comunitarie; c) i casi in cui le merci interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità non hanno la posizione doganale di merci comunitarie se ottenute da merci vincolate al regime di transito esterno, deposito, ammissione temporanea o perfezionamento attivo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
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Presunzione di posizione doganale delle merci comunitarie (Art. 101 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo