Art. 100

Disposizioni applicabili alle merci non comunitarie dopo la conclusione di un regime di transito

In vigore dal 23 apr 2008
Disposizioni applicabili alle merci non comunitarie dopo la conclusione di un regime di transito Gli si applicano alle merci non comunitarie che circolano in regime di transito, dopo la loro presentazione presso l’ufficio doganale di destinazione nel territorio doganale della Comunità in conformità alle disposizioni vigenti in materia di transito.
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Disposizioni applicabili alle merci non comunitarie dopo la conclusione di un regime di transito (Art. 100 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo