Art. 169
Termine per l’appuramento
In vigore dal 23 apr 2008
Termine per l’appuramento
1. Le autorità doganali stabiliscono il termine entro il quale il regime di perfezionamento attivo deve essere appurato, conformemente all’.
Tale termine decorre dalla data in cui le merci non comunitarie sono vincolate al regime ed è fissato tenendo conto del tempo necessario per effettuare le operazioni di perfezionamento e per appurare il regime.
2. Le autorità doganali possono concedere, su richiesta debitamente giustificata del titolare dell’autorizzazione, una proroga di durata ragionevole del termine stabilito a norma del paragrafo 1.
L’autorizzazione può specificare che un termine con decorrenza nel corso di un mese, trimestre o semestre civile, scada l’ultimo giorno, rispettivamente, del mese, trimestre o semestre civile successivo.
3. Nei casi di esportazione anticipata a norma dell’, paragrafo 2, lettera b), le autorità doganali stabiliscono il termine entro il quale le merci non comunitarie devono essere dichiarate per il regime. Tale termine decorre dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione dei prodotti trasformati ottenuti dalle corrispondenti merci equivalenti.
Storico versioni
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