Art. 4

Notifica

In vigore dal 2 apr 2008
Notifica 1.   Entro il 4 luglio 2008 gli Stati membri notificano alla Commissione la propria intenzione di applicare l’, paragrafo 3, primo comma, lettera a) o b), indicando i sistemi di qualificazione esistenti o i requisiti relativi all’esperienza professionale in base ai quali il personale è ritenuto adeguatamente qualificato. 2.   Entro il 4 gennaio 2009 gli Stati membri notificano alla Commissione, nel formato stabilito dal regolamento (CE) n. 308/2008, il nome e il recapito degli organismi di attestazione per il personale di cui all’, paragrafo 1, nonché i titoli degli attestati di formazione rilasciati al personale che soddisfa le condizioni di cui all’, paragrafo 2, e all’allegato. 3.   Gli Stati membri aggiornano i dati trasmessi in conformità al paragrafo 2, fornendo tempestivamente alla Commissione eventuali nuove informazioni pertinenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:307:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Notifica (Art. 4 Regolamento (UE) 2008/307) — Testo vigente | Portale Normativo