Art. 2

Formazione del personale

In vigore dal 2 apr 2008
Formazione del personale 1.   Solo il personale in possesso di un attestato di formazione di cui all’ è ritenuto adeguatamente qualificato a svolgere l’attività di cui all’. 2.   Il paragrafo 1 non si applica per un periodo massimo di dodici mesi al personale iscritto ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un attestato di formazione, purché l’attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona ritenuta adeguatamente qualificata. 3.   Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che, al più tardi fino al 4 luglio 2010, il paragrafo 1 non si applica: a) al personale in possesso di un attestato rilasciato nell’ambito dei sistemi di qualificazione esistenti per l’attività di cui all’, considerato come tale dallo Stato membro; o b) al personale che possiede un’esperienza professionale nell’attività di cui all’, acquisita prima del 4 luglio 2008. Il suddetto personale, per il periodo indicato nel primo comma, è ritenuto adeguatamente qualificato a svolgere l’attività di cui all’.
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