Art. 3
Rilascio degli attestati di formazione al personale
In vigore dal 2 apr 2008
Rilascio degli attestati di formazione al personale
1. L’organismo di attestazione è istituito dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionali oppure è designato dall’autorità competente dello Stato membro o da altri enti aventi tale facoltà.
2. L’organismo di attestazione di cui al paragrafo 1 rilascia un attestato di formazione al personale che ha completato un corso di formazione nel quale siano impartite le competenze e le conoscenze minime indicate nell’allegato.
3. L’attestato di formazione contiene almeno i seguenti dati:
a)
nome dell’organismo di attestazione, nome completo del titolare e numero di registrazione;
b)
attività che il titolare dell’attestato di formazione è autorizzato a svolgere;
c)
data di rilascio e firma di chi rilascia l’attestato.
4. Qualora un corso di formazione esistente contempli le competenze e le conoscenze minime indicate nell’allegato, ma l’attestazione corrispondente non contenga gli elementi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, un organismo di attestazione ai sensi del paragrafo 1 può rilasciare un attestato di formazione al titolare di tale qualifica senza esigere che ripeta il corso di formazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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