Art. 5
Condizioni per il riconoscimento reciproco
In vigore dal 2 apr 2008
Condizioni per il riconoscimento reciproco
1. Gli Stati membri accordano il riconoscimento reciproco agli attestati di formazione rilasciati in altri Stati membri in conformità all’.
2. Gli Stati membri possono richiedere ai titolari di attestati di formazione rilasciati in un altro Stato membro la traduzione dell’attestato in un’altra lingua ufficiale della Comunità.
Storico versioni
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