Art. 5

Condizioni per il riconoscimento reciproco

In vigore dal 2 apr 2008
Condizioni per il riconoscimento reciproco 1.   Gli Stati membri accordano il riconoscimento reciproco agli attestati di formazione rilasciati in altri Stati membri in conformità all’. 2.   Gli Stati membri possono richiedere ai titolari di attestati di formazione rilasciati in un altro Stato membro la traduzione dell’attestato in un’altra lingua ufficiale della Comunità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:307:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo