Art. 13

Norme transitorie per l'autorizzazione dei processi di riciclo

In vigore dal 27 mar 2008
Norme transitorie per l'autorizzazione dei processi di riciclo 1.   Per la fase iniziale di autorizzazione dei processi di riciclo è applicata la procedura di cui agli , nel rispetto dei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo. 2.   Nei 18 mesi successivi alla pubblicazione delle linee guida dell'Autorità per la valutazione della sicurezza di un processo di riciclo di cui all', paragrafo 2, gli operatori del settore che richiedono un'autorizzazione devono presentare una domanda conformemente all'. 3.   La Commissione mette a disposizione del pubblico un registro dei processi di riciclo per cui è stata presentata una domanda valida a norma del paragrafo 2. 4.   L'autorità esprime, entro il periodo di cui al paragrafo 2 del presente articolo, un parere su ogni processo di riciclo per il quale è stata presentata una domanda valida. Il termine di sei mesi per la formulazione del parere, a norma dell', paragrafo 3, non è applicabile. 5.   Sono escluse dall'esame finalizzato all'autorizzazione iniziale le domande sulle quali l'Autorità non abbia potuto formulare un parere a causa del mancato rispetto da parte del richiedente del termine previsto per la presentazione di informazioni supplementari a norma dell', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1935/2004. 6.   Entro sei mesi dal ricevimento di tutti i pareri di cui al paragrafo 4 la Commissione presenta al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, che esprime un parere, un progetto di decisione relativa al rilascia o al rifiuto dell'autorizzazione dei processi di riciclo di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:282:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo