Art. 14

Misure transitorie per il commercio e l'impiego di plastica riciclata

In vigore dal 27 mar 2008
Misure transitorie per il commercio e l'impiego di plastica riciclata 1.   Per sei mesi a decorrere dalla data di adozione delle decisioni di cui all', paragrafo 6 sono consentiti il commercio e l'impiego di plastica riciclata proveniente da un processo di riciclo già esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e per il quale l'autorizzazione sia stata rifiutata oppure non sia stata presentata una domanda valida a norma dell'. 2.   Sono consentiti, fino all'esaurimento delle scorte, il commercio e l'impiego di materiali ed oggetti di plastica riciclata contenenti plastica riciclata proveniente da un processo di riciclo già esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e per il quale l'autorizzazione sia stata rifiutata oppure non sia stata presentata una domanda valida a norma dell'.
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Misure transitorie per il commercio e l'impiego di plastica riciclata (Art. 14 Regolamento (UE) 2008/282) — Testo vigente | Portale Normativo