Art. 4
In vigore dal 14 feb 2008
1. In caso di reimportazione nella Comunità di animali riproduttori di razza pura, prima dell'immissione in libera pratica la restituzione all'esportazione concessa deve essere restituita ovvero le autorità competenti prendono le misure necessarie affinché i rispettivi importi siano trattenuti, ove non siano già stati versati.
2. Qualora, al momento dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione per quanto riguarda gli animali di cui al codice NC 0102 10 , dal certificato genealogico risulti che l'allevatore è stabilito nella Comunità, l'importatore deve comprovare che non gli sono state concesse restituzioni o di aver rimborsato il relativo importo. Qualora tale prova non possa essere fornita, si considera che i capi abbiano beneficiato di una restituzione all'esportazione pari al dazio all'importazione di importo più elevato applicabile il giorno della reimportazione nella Comunità ai bovini di cui al codice NC 0102 90 .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:133:oj#art-4