Art. 2

In vigore dal 14 feb 2008
1.   All'atto dell'immissione in libera pratica di bovini riproduttori di razza pura di cui al codice NC 0102 10 , l'importatore presenta alle autorità doganali dello Stato membro, per ogni capo: a) il certificato genealogico e zootecnico, redatto in conformità della decisione 96/510/CE della Commissione (6); b) il certificato di polizia sanitaria per i bovini riproduttori di razza pura o una copia autenticata di tale certificato, nonché il documento veterinario comune di entrata (DVCE) redatto in conformità del regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione (7). 2.   Inoltre, l'importatore presenta alle autorità doganali una dichiarazione scritta che, salvo forza maggiore, l'animale non sarà abbattuto nei 24 mesi successivi alla data dell'importazione. 3.   Entro il termine del ventisettesimo mese successivo all'immissione in libera pratica l'importatore fornisce alle autorità doganali del paese di importazione la prova che l'animale: a) non è stato abbattuto prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 2; ovvero b) è stato abbattuto prima della scadenza del suddetto termine per motivi di carattere sanitario o è morto in seguito a malattia o incidente. La prova di cui alla lettera a) è costituita da un certificato redatto dall'associazione, dall'organismo o dal servizio ufficiale dello Stato membro che detiene il registro genealogico o da un veterinario ufficiale. La prova di cui alla lettera b) è costituita da un certificato redatto da un servizio ufficiale designato dallo Stato membro. Tali prove saranno verificate nella base di dati informatizzata prevista dall' del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), non appena sarà operativa. 4.   In caso di mancato rispetto del termine di 24 mesi, salvo applicazione del disposto del paragrafo 3, lettera b), l'animale di cui trattasi è classificato nel codice NC 0102 90 e viene iniziata un'azione di recupero dei dazi all'importazione non versati, a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92. 5.   Le disposizioni relative al limite di età di cui all' e agli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano alle importazioni di riproduttori di razza pura originari e provenienti dall'Islanda, dalla Norvegia e dalla Svizzera. 6.   Il presente articolo non pregiudica l'applicazione dell'articolo 7, secondo comma, della direttiva 77/504/CEE.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2008/133 — Testo vigente | Portale Normativo