Art. 3
In vigore dal 14 feb 2008
1. La concessione della restituzione per le femmine riproduttrici di razza pura è subordinata alla presentazione, per ogni animale, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, dell'originale e di una copia:
a)
del certificato genealogico, redatto in conformità dell’, paragrafo 1, della decisione 2005/379/CE della Commissione (9), o di qualsiasi altro documento redatto in conformità del paragrafo 2 dello stesso articolo;
b)
del certificato di polizia sanitaria applicabile ai bovini riproduttori di razza pura richiesto dal paese terzo di destinazione.
Tuttavia, in deroga al disposto della lettera b), gli Stati membri possono autorizzare la presentazione di un certificato unico per una partita di animali.
2. L'originale dei due certificati menzionati al paragrafo 1 viene restituito all'esportatore e la loro copia, autenticata dalle autorità doganali, è allegata alla domanda di pagamento della restituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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