Art. 1
In vigore dal 14 feb 2008
Ai fini della riscossione di dazi all'importazione e della concessione di restituzioni all'esportazione, i bovini vivi sono considerati riproduttori di razza pura di cui al codice NC 0102 10 qualora rispondano alla definizione contenuta nell' della direttiva 77/504/CEE. Inoltre, si considerano femmine riproduttrici di razza pura gli animali fino a 6 anni di età.
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