Art. 66
Disposizioni speciali per l'austromerluzzo (Dissostichus eleginoides)
In vigore dal 16 gen 2008
Disposizioni speciali per l'austromerluzzo (Dissostichus eleginoides)
1. I comandanti delle navi autorizzate a praticare la pesca dell'austromerluzzo nella zona della convenzione SEAFO in conformità dell' trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dei rispettivi Stati membri di bandiera e al segretariato della SEAFO una dichiarazione di cattura indicante i quantitativi di austromerluzzo catturati dalle loro navi, anche nel caso in cui non vengano effettuate catture. Tale dichiarazione è inviata ogni cinque giorni nel corso della bordata di pesca. Gli Stati membri trasmettono senza indugio tali informazioni alla Commissione.
2. Entro il 30 giugno 2008 gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a praticare la pesca dell'austromerluzzo nella zona della convenzione SEAFO trasmettono alla Commissione e al segretariato della SEAFO i dati particolareggiati relativi alle catture e allo sforzo di pesca.
Storico versioni
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