Art. 68

Comunicazione dei movimenti della nave e delle catture

In vigore dal 16 gen 2008
Comunicazione dei movimenti della nave e delle catture 1.   Le navi da pesca e le navi di ricerca autorizzate a operare nella zona della convenzione SEAFO, ed effettivamente attive nella stessa, trasmettono mediante VMS, o con altri mezzi adeguati, dichiarazioni di entrata, di cattura e di uscita alle autorità dello Stato membro di bandiera nonché, su richiesta di quest'ultimo, al segretario esecutivo della SEAFO. 2.   La dichiarazione di entrata è effettuata al massimo 12 ore e almeno 6 ore prima di ogni entrata nella zona della convenzione SEAFO e comprende la data e l'ora di entrata, la posizione geografica della nave e i quantitativi di pesce a bordo per specie (codice FAO Alfa 3) espressi in chilogrammi di peso vivo. 3.   La dichiarazione di cattura è effettuata per specie (codice FAO Alfa 3), in chilogrammi di peso vivo, al termine di ciascun mese civile. 4.   La dichiarazione di uscita è trasmessa al massimo 12 ore e almeno 6 ore prima di ogni uscita dalla zona della convenzione SEAFO. Essa indica la data e l'ora di uscita, la posizione geografica della nave, il numero di giorni di pesca e le catture per specie (codice FAO Alfa 3), espresse in chilogrammi di peso vivo, effettuate nella zona della convenzione SEAFO dall'inizio delle attività di pesca nella zona della convenzione SEAFO o dall'ultima dichiarazione di cattura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:40:oj#art-68

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Comunicazione dei movimenti della nave e delle catture (Art. 68 Regolamento (UE) 2008/40) — Testo vigente | Portale Normativo