Art. 69
Osservazioni scientifiche e raccolta di informazioni a sostegno della valutazione degli stock
In vigore dal 16 gen 2008
Osservazioni scientifiche e raccolta di informazioni a sostegno della valutazione degli stock
1. Gli Stati membri provvedono affinché a bordo di tutte le loro navi operanti nella zona della convenzione SEAFO e dedite alla cattura di specie coperte dalla convenzione SEAFO siano imbarcati osservatori scientifici qualificati.
2. Gli Stati membri chiedono che i dati raccolti dagli osservatori per ciascuna nave battente la loro bandiera siano comunicati entro trenta giorni dall'uscita della nave dalla zona della convenzione SEAFO. I dati sono trasmessi nel formato indicato dal comitato scientifico della SEAFO. Gli Stati membri trasmettono non appena possibile copia delle informazioni alla Commissione, tenendo conto della necessità di mantenere la riservatezza dei dati non aggregati. Gli Stati membri trasmettono inoltre copia delle informazioni al segretario esecutivo della SEAFO.
3. Nella misura del possibile le informazioni di cui al presente articolo devono essere raccolte e verificate da osservatori designati entro il 30 giugno 2008.
Storico versioni
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