Art. 71
Riduzione delle catture accessorie di uccelli marini
In vigore dal 16 gen 2008
Riduzione delle catture accessorie di uccelli marini
1. Gli Stati membri raccolgono e comunicano alla IOTC tutte le informazioni disponibili relative alle interazioni con uccelli marini, comprese le catture accidentali da parte delle loro navi, e trasmettono copia di tali informazioni alla Commissione.
2. Gli Stati membri si adoperano per ridurre il livello delle catture accessorie di uccelli marini in tutte le zone, le attività e le campagne di pesca, facendo ricorso ad efficaci misure di attenuazione.
3. Le navi da pesca della Comunità operanti a sud del parallelo di latitudine 30o S tengono a bordo e utilizzano dispositivi per spaventare gli uccelli marini (pali tori — tori poles) secondo le seguenti modalità tecniche:
a)
i pali in questione devono essere conformi al modello e alle modalità d'uso concordati dalla IOTC;
b)
i pali tori devono essere utilizzati prima che i palangari siano introdotti in acqua a sud del parallelo di latitudine 30o S;
c)
ove possibile, le navi devono utilizzare un secondo palo tori ogniqualvolta gli uccelli marini siano in gran numero o in intensa attività;
d)
tutte le navi devono avere pali tori di riserva pronti per un uso immediato.
4. I pescherecci comunitari con palangari di superficie che praticano la pesca del pesce spada con il «sistema di palangaro americano» e sono dotati di un dispositivo per calare le lenze sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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