Art. 73

Limitazione della capacità di pesca delle navi dedite alla cattura del pesce spada e del tonno bianco

In vigore dal 16 gen 2008
Limitazione della capacità di pesca delle navi dedite alla cattura del pesce spada e del tonno bianco 1.   Gli Stati membri limitano ai livelli di sforzo del 2007, per tipo di attrezzo, il numero di navi battenti la loro bandiera aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri e dedite alla cattura del pesce spada e del tonno bianco nella zona della IOTC. Gli Stati membri limitano inoltre agli stessi livelli, per tipo di attrezzo, il numero di navi battenti la loro bandiera aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri e dedite alla cattura del pesce spada e del tonno bianco nella zona della IOTC fuori dalla loro zona economica esclusiva. La limitazione del numero di navi è proporzionale alla stazza complessiva corrispondente espressa in TSL (tonnellate di stazza lorda) o in GT (stazza lorda). Nel caso in cui si proceda a sostituzioni di navi non deve essere superata la stazza complessiva. 2.   Le navi autorizzate a entrare nella flotta la cui costruzione è in fase di processo amministrativo, in corso o già autorizzata nel 2007 sono esentate dal paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 1o gennaio 2008, il numero e la stazza delle loro navi che hanno praticato la pesca del pesce spada e del tonno bianco nella zona nel 2007. A tal fine essi verificano, sulla base delle registrazioni VMS, delle dichiarazioni di cattura, degli scali in porto e di altri dati, la presenza effettiva e le attività di pesca delle loro navi nella zona della IOTC nel 2007. 4.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono modificare il numero delle loro navi, per tipo di attrezzo, sempreché siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici considerati. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Le navi che figurano nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale di gestione della pesca non possono essere trasferite.
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Limitazione della capacità di pesca delle navi dedite alla cattura del pesce spada e del tonno bianco (Art. 73 Regolamento (UE) 2008/40) — Testo vigente | Portale Normativo