Art. 74
Pesca pelagica — Limitazione della capacità
In vigore dal 16 gen 2008
Pesca pelagica — Limitazione della capacità
1. Gli Stati membri limitano la stazza lorda (GT) complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2008 al livello totale di GT registrato nel 2007 nella zona SPFO, in modo da garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca pelagiche nel Pacifico meridionale.
2. Entro il 15 gennaio 2008 gli Stati membri comunicano alla Commissione il livello totale di GT registrato nella zona nel 2007 per le navi battenti la loro bandiera che hanno effettivamente esercitato attività di pesca nel 2007. Nel notificare tali informazioni gli Stati membri verificano, sulla base delle registrazioni VMS, delle dichiarazioni di cattura, degli scali in porto e di altri dati, la presenza effettiva delle loro navi nella zona SPFO nel 2007.
3. Gli Stati membri che in passato hanno praticato la pesca pelagica nel Pacifico meridionale, ma che non hanno operato nel 2007, sono ammessi all'esercizio della pesca nella zona SPFO nel 2008 a condizione di applicare una limitazione volontaria dello sforzo di pesca. Tali Stati membri notificano senza indugio alla Commissione il nome e le caratteristiche, compresa la stazza lorda, delle loro navi che praticano la pesca nella zona SPFO.
4. Gli Stati membri sottopongono all'esame del gruppo di lavoro scientifico provvisorio della SPFO tutte le valutazioni e le ricerche che hanno per oggetto gli stock pelagici nella zona SPFO e promuovono la partecipazione attiva dei loro esperti scientifici ai lavori realizzati dall'organizzazione in materia di specie pelagiche.
5. Gli Stati membri assicurano per quanto possibile un'adeguata presenza di osservatori sulle navi battenti la loro bandiera, ai fini dell'osservazione delle attività di pesca pelagica nel Pacifico meridionale e della raccolta di pertinenti informazioni scientifiche.
Storico versioni
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