Art. 76
Raccolta e condivisione dei dati
In vigore dal 16 gen 2008
Raccolta e condivisione dei dati
Gli Stati membri procedono alla raccolta, alla verifica e alla trasmissione dei dati in conformità delle procedure definite nelle norme SPFO per la raccolta, la comunicazione, la verifica e lo scambio dei dati.
Storico versioni
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