Art. 64
Informazioni sulle interazioni con uccelli marini
In vigore dal 16 gen 2008
Informazioni sulle interazioni con uccelli marini
Entro il 1o giugno 2008 gli Stati membri raccolgono e trasmettono alla Commissione tutte le informazioni relative alle interazioni con uccelli marini, incluse le catture accidentali da parte delle loro navi impegnate nella pesca di specie coperte dalla convenzione SEAFO.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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