Art. 57
Autorizzazione delle navi
In vigore dal 16 gen 2008
Autorizzazione delle navi
1. Entro il 1o giugno 2008 gli Stati membri inviano alla Commissione, se possibile in formato elettronico, l'elenco delle loro navi autorizzate a operare nella zona della convenzione SEAFO in quanto titolari di un permesso di pesca.
2. Gli armatori delle navi riportate nell'elenco di cui al paragrafo 1 devono essere cittadini o entità giuridiche della Comunità.
3. Le navi possono essere autorizzate a operare nella zona della convenzione SEAFO solo se sono in grado di adempiere ai requisiti e alle responsabilità previsti dalla convenzione SEAFO e dalle sue misure di conservazione e di gestione.
4. Nessun permesso di pesca può essere concesso alle navi che hanno precedenti di attività INN, a meno che i nuovi armatori non forniscano prove atte a dimostrare che gli armatori e gli operatori precedenti non possiedono più alcun interesse giuridico, beneficiario o finanziario connesso alle navi suddette, né esercitano alcuna forma di controllo su di esse, o ancora che le loro navi, tenuto conto di tutti i fatti pertinenti, non partecipano né sono associate ad attività di pesca INN.
5. Nell'elenco di cui al paragrafo 1 figurano le seguenti informazioni:
a)
nome della nave, numero di registrazione, denominazioni precedenti (se conosciute) e porto di immatricolazione
b)
precedente bandiera (se del caso)
c)
indicativo internazionale di chiamata (se del caso)
d)
nome e indirizzo dell'armatore o degli armatori
e)
tipo di nave
f)
lunghezza
g)
nome e indirizzo dell'operatore/i (gestore/i) (se del caso)
h)
stazza lorda, nonché
i)
potenza del motore o dei motori principali.
6. Una volta stilato l'elenco iniziale delle navi autorizzate, gli Stati membri comunicano sollecitamente alla Commissione tutte le aggiunte, cancellazioni e/o modifiche dell'elenco ogniqualvolta esse si producano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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