Art. 59
Navi non autorizzate
In vigore dal 16 gen 2008
Navi non autorizzate
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di specie che rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione SEAFO alle navi che non figurano nell'elenco SEAFO delle navi autorizzate.
2. Gli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione ogni informazione fattuale indicante che esistono ragionevoli motivi di sospettare che navi non comprese nell'elenco SEAFO delle navi autorizzate svolgano attività di pesca e/o di trasbordo di specie coperte dalla convenzione SEAFO nella zona della convenzione SEAFO.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che gli armatori delle navi comprese nell'elenco SEAFO delle navi autorizzate non partecipino o collaborino ad attività di pesca condotte nella zona della convenzione SEAFO da navi non comprese in detto elenco.
Storico versioni
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