Art. 61

Trasbordi in porto

In vigore dal 16 gen 2008
Trasbordi in porto 1.   Le navi comunitarie che catturano specie coperte dalla convenzione SEAFO nella zona della convenzione SEAFO sono autorizzate a effettuare trasbordi in un porto di una parte contraente SEAFO soltanto se sono in possesso di un'autorizzazione preventiva della parte contraente nel cui porto deve avvenire il trasbordo. Alle navi comunitarie è consentito effettuare trasbordi soltanto previa autorizzazione rilasciata dallo Stato membro di bandiera e dallo Stato di approdo. 2.   Gli Stati membri garantiscono che le loro navi autorizzate ottengano l'autorizzazione preventiva a effettuare trasbordi in porto. Gli Stati membri garantiscono inoltre che i trasbordi corrispondano alle catture dichiarate da ciascuna nave e esigono una notifica dei trasbordi. 3.   Il comandante di una nave comunitaria che trasborda su un'altra nave (di seguito: la «nave ricevente») qualsiasi quantitativo di catture di specie coperte dalla convenzione SEAFO e pescate nella zona della convenzione SEAFO, comunica allo Stato di bandiera della nave ricevente, al momento del trasbordo, le specie e i quantitativi oggetto del trasbordo, la data dello stesso e il luogo in cui sono avvenute le catture e trasmette al proprio Stato di bandiera una dichiarazione SEAFO di trasbordo nel formato di cui alla parte I dell'allegato XII. 4.   Il comandante della nave comunitaria comunica, con almeno 24 ore di anticipo, alla parte contraente SEAFO nel cui porto avverrà il trasbordo le seguenti informazioni: — nome delle navi che effettuano il trasbordo — nome delle navi riceventi — quantitativo di ogni specie da trasbordare — data e porto del trasbordo. 5.   Se il trasbordo è effettuato nel porto di una parte contraente SEAFO, il comandante della nave ricevente battente bandiera comunitaria comunica alle autorità competenti dello Stato di approdo, almeno 24 ore prima dell'inizio del trasbordo e al termine del medesimo, i quantitativi delle catture di specie coperte dalla convenzione SEAFO detenute a bordo e invia entro 24 ore alle stesse autorità la dichiarazione SEAFO di trasbordo. 6.   48 ore prima dello sbarco il comandante della nave comunitaria ricevente trasmette la dichiarazione SEAFO di trasbordo alle autorità competenti dello Stato di approdo in cui lo sbarco è effettuato. 7.   Gli Stati membri adottano opportune misure per verificare l'esattezza delle informazioni ricevute e collaborano con lo Stato di bandiera per garantire che gli sbarchi siano conformi alle catture dichiarate da ogni nave. 8.   Gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a pescare, nella zona della convenzione SEAFO, specie che rientrano nell'ambito di applicazione della medesima comunicano entro il 1o giugno 2008 alla Commissione le informazioni sui trasbordi effettuati da navi battenti la loro bandiera.
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