Art. 58
Obblighi delle navi autorizzate
In vigore dal 16 gen 2008
Obblighi delle navi autorizzate
1. Le navi devono essere conformi all'insieme delle norme pertinenti della SEAFO in materia di conservazione e di gestione.
2. Le navi autorizzate tengono a bordo i certificati validi di registrazione della nave e di autorizzazione alla pesca e/o al trasbordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:40:oj#art-58