Art. 58

Obblighi delle navi autorizzate

In vigore dal 16 gen 2008
Obblighi delle navi autorizzate 1.   Le navi devono essere conformi all'insieme delle norme pertinenti della SEAFO in materia di conservazione e di gestione. 2.   Le navi autorizzate tengono a bordo i certificati validi di registrazione della nave e di autorizzazione alla pesca e/o al trasbordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:40:oj#art-58

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Obblighi delle navi autorizzate (Art. 58 Regolamento (UE) 2008/40) — Testo vigente | Portale Normativo