Art. 55
Riduzione della mortalità accidentale di uccelli marini
In vigore dal 16 gen 2008
Riduzione della mortalità accidentale di uccelli marini
1. Fatte salvo l' del regolamento (CE) n. 601/2004, le navi che praticano il metodo spagnolo di pesca col palangaro rilasciano i pesi prima che il palangaro si tenda.
2. Ai fini della pesca col palangaro di cui al paragrafo 1, possono essere usati i seguenti pesi:
a)
pesi tradizionali di pietrame o calcestruzzo di almeno 8,5 kg, intervallati a una distanza massima di 40 m,
b)
pesi tradizionali di pietrame o calcestruzzo di almeno 6 kg, intervallati a una distanza massima di 20 m,
c)
pesi di acciaio pieno non costituiti da maglie di catena di almeno 5 kg, intervallati a una distanza massima di 40 m.
Storico versioni
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