Art. 55

Riduzione della mortalità accidentale di uccelli marini

In vigore dal 16 gen 2008
Riduzione della mortalità accidentale di uccelli marini 1.   Fatte salvo l' del regolamento (CE) n. 601/2004, le navi che praticano il metodo spagnolo di pesca col palangaro rilasciano i pesi prima che il palangaro si tenda. 2.   Ai fini della pesca col palangaro di cui al paragrafo 1, possono essere usati i seguenti pesi: a) pesi tradizionali di pietrame o calcestruzzo di almeno 8,5 kg, intervallati a una distanza massima di 40 m, b) pesi tradizionali di pietrame o calcestruzzo di almeno 6 kg, intervallati a una distanza massima di 20 m, c) pesi di acciaio pieno non costituiti da maglie di catena di almeno 5 kg, intervallati a una distanza massima di 40 m.
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Riduzione della mortalità accidentale di uccelli marini (Art. 55 Regolamento (UE) 2008/40) — Testo vigente | Portale Normativo