Art. 54
Divieto temporaneo di utilizzo delle reti da imbrocco in acque profonde
In vigore dal 16 gen 2008
Divieto temporaneo di utilizzo delle reti da imbrocco in acque profonde
1. Ai fini del presente articolo si applica la definizione seguente.
Per «rete da imbrocco» s'intende un gruppo di teli a parete singola, doppia o tripla, posizionato in verticale vicino alla superficie, a mezz'acqua o sul fondo, in cui il pesce resta intrappolato, ammagliato o impigliato. La rete da imbrocco è munita di galleggianti nella parte superiore (lima da sughero) e, in generale, di pesi nella parte inferiore (lima da piombi). Essa è composta di un telo singolo o, meno comunemente, di un telo doppio o triplo («tramaglio») montati assieme sulle stesse funi perimetrali. Vari tipi di rete possono essere combinati in un unico attrezzo (ad es., tramaglio unito a rete da imbrocco). Questa rete può essere utilizzata sia da sola sia, più comunemente, in un insieme articolato in numerose reti poste in fila («serie» di reti). L'attrezzo può essere fisso, ancorato al fondo («rete da posta fissa»), o lasciato alla deriva, libero o collegato alla nave («rete da posta derivante»).
2. L'utilizzo delle reti da imbrocco nella zona della convenzione CCAMLR per scopi diversi da quelli scientifici è vietato fino a quando il comitato scientifico abbia analizzato e riferito sui possibili impatti di questo attrezzo e la Commissione abbia deciso, sulla base del parere del comitato scientifico, che esso può essere utilizzato nella zona della convenzione CCAMLR.
3. La proposta di reti da imbrocco a fini di ricerca scientifica in acque di profondità superiore a 100 metri è previamente notificata al comitato scientifico e deve essere approvato dalla Commissione prima dell'inizio della ricerca.
4. Le navi aventi a bordo reti da imbrocco che intendono transitare nella zona della convenzione CCAMLR devono comunicare in anticipo al segretariato la loro intenzione nonché le date previste di transito nella zona suddetta. Le navi in possesso di reti da imbrocco nella zona della convenzione CCAMLR che non abbiano provveduto a trasmettere tale notifica preventiva commettono un'infrazione alle presenti disposizioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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