Art. 52

Sistema di dichiarazione dei dati per la pesca del krill antartico

In vigore dal 16 gen 2008
Sistema di dichiarazione dei dati per la pesca del krill antartico 1.   Le catture di krill antartico sono dichiarate ai sensi dell' del regolamento (CE) 601/2004. 2.   Quando il totale delle catture dichiarate per ogni campagna di pesca è superiore o pari all'80 % della soglia di 620 000 tonnellate nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e di 260 000 tonnellate ad ovest di 55oE e di 192 000 tonnellate ad est di 55oE nella sottozona 58.4.2, le catture sono dichiarate conformemente all' del regolamento (CE) 601/2004. 3.   Nella campagna di pesca successiva a quella in cui il totale delle catture è stato superiore o pari all'80 % della soglia di cui al paragrafo 2, le catture sono dichiarate conformemente all' del regolamento (CE) 601/2004 quando il totale delle catture è superiore o pari al 50 % di tale soglia. 4.   Alla fine di ogni campagna di pesca gli Stati membri ricevono da ciascuna delle loro navi i dati per retata richiesti per completare il formulario CCAMLR sui dati a scala fine relativi alle catture e allo sforzo. Essi trasmettono tali dati, con il formulario C1 della CCAMLR per la pesca a strascico, al segretariato esecutivo della CCAMLR e alla Commissione non oltre il 1o aprile dell'anno successivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:40:oj#art-52

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sistema di dichiarazione dei dati per la pesca del krill antartico (Art. 52 Regolamento (UE) 2008/40) — Testo vigente | Portale Normativo