Art. 55 · Riduzione della mortalità accidentale di uccelli marini

Art. 55

Riduzione della mortalità accidentale di uccelli marini

In vigore dal 16 gen 2008
Riduzione della mortalità accidentale di uccelli marini 1.   Fatte salvo l' del regolamento (CE) n. 601/2004, le navi che praticano il metodo spagnolo di pesca col palangaro rilasciano i pesi prima che il palangaro si tenda. 2.   Ai fini della pesca col palangaro di cui al paragrafo 1, possono essere usati i seguenti pesi: a) pesi tradizionali di pietrame o calcestruzzo di almeno 8,5 kg, intervallati a una distanza massima di 40 m, b) pesi tradizionali di pietrame o calcestruzzo di almeno 6 kg, intervallati a una distanza massima di 20 m, c) pesi di acciaio pieno non costituiti da maglie di catena di almeno 5 kg, intervallati a una distanza massima di 40 m.
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