Art. 28

Disposizioni transitorie e altre disposizioni specifiche

In vigore dal 15 gen 2008
Disposizioni transitorie e altre disposizioni specifiche 1.   Secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3, sono apportate, ove opportuno, modifiche al presente regolamento intese a: a) agevolare entro il 20 febbraio 2011 la transizione dal regime previsto nel regolamento (CEE) n. 1576/89 al regime istituito dal presente regolamento; b) derogare agli in casi debitamente giustificati; c) stabilire un simbolo comunitario per le indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose. 2.   Secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, sono adottate, ove opportuno, disposizioni intese a risolvere problemi pratici specifici, ad esempio rendendo obbligatoria in alcuni casi l’indicazione del luogo di produzione sull’etichetta per evitare che i consumatori siano indotti in errore e mantenere e sviluppare metodi comunitari di riferimento per l’analisi delle bevande spiritose. 3.   Le bevande spiritose che non soddisfano i requisiti del presente regolamento possono continuare ad essere prodotte conformemente al regolamento (CEE) n. 1576/89 fino al 20 maggio 2009. Le bevande spiritose che non soddisfano i requisiti del presente regolamento, ma che sono state prodotte conformemente al regolamento (CEE) n. 1576/89 prima del 20 febbraio 2008 o fino al 20 maggio 2009 possono continuare ad essere commercializzate fino ad esaurimento delle scorte.
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