Art. 29
Abrogazione
In vigore dal 15 gen 2008
Abrogazione
1. Il regolamento (CEE) n. 1576/89 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
2. I regolamenti (CEE) n. 2009/92 (13), (CE) n. 1267/94 (14) e (CE) n. 2870/2000 (15) della Commissione continuano ad essere applicabili.
Storico versioni
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