Art. 29

Abrogazione

In vigore dal 15 gen 2008
Abrogazione 1.   Il regolamento (CEE) n. 1576/89 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento. 2.   I regolamenti (CEE) n. 2009/92 (13), (CE) n. 1267/94 (14) e (CE) n. 2870/2000 (15) della Commissione continuano ad essere applicabili.
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Abrogazione (Art. 29 Regolamento (UE) 2008/110) — Testo vigente | Portale Normativo