Art. 12

Disposizioni specifiche relative alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose

In vigore dal 15 gen 2008
Disposizioni specifiche relative alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose 1.   Se la designazione, la presentazione o l’etichettatura di una bevanda spiritosa reca l’indicazione della materia prima impiegata per produrre l’alcole etilico di origine agricola, ciascun alcole agricolo utilizzato è menzionato secondo l’ordine decrescente dei quantitativi impiegati. 2.   La designazione, la presentazione o l’etichettatura di una bevanda spiritosa può essere completata dal termine «assemblaggio» o «assemblato» solo se la bevanda spiritosa è stata sottoposta ad assemblaggio, come definito dall’allegato I, punto 7. 3.   Salvo deroga adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3, nella designazione, nella presentazione o nell’etichettatura di una bevanda spiritosa può essere precisato un periodo di invecchiamento o un’età soltanto se si riferisce al più giovane dei componenti alcolici e purché la bevanda spiritosa sia stata invecchiata sotto controllo fiscale o sotto un controllo che offra garanzie equivalenti.
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