Art. 12
Disposizioni specifiche relative alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose
In vigore dal 15 gen 2008
Disposizioni specifiche relative alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose
1. Se la designazione, la presentazione o l’etichettatura di una bevanda spiritosa reca l’indicazione della materia prima impiegata per produrre l’alcole etilico di origine agricola, ciascun alcole agricolo utilizzato è menzionato secondo l’ordine decrescente dei quantitativi impiegati.
2. La designazione, la presentazione o l’etichettatura di una bevanda spiritosa può essere completata dal termine «assemblaggio» o «assemblato» solo se la bevanda spiritosa è stata sottoposta ad assemblaggio, come definito dall’allegato I, punto 7.
3. Salvo deroga adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3, nella designazione, nella presentazione o nell’etichettatura di una bevanda spiritosa può essere precisato un periodo di invecchiamento o un’età soltanto se si riferisce al più giovane dei componenti alcolici e purché la bevanda spiritosa sia stata invecchiata sotto controllo fiscale o sotto un controllo che offra garanzie equivalenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:110(1):oj#art-12