Art. 11
Designazione, presentazione ed etichettatura delle miscele
In vigore dal 15 gen 2008
Designazione, presentazione ed etichettatura delle miscele
1. Se ad una bevanda spiritosa elencata tra le categorie da 1 a 14 dell'allegato II è stato aggiunto alcole di cui all’allegato I, punto 5, diluito o non diluito, tale bevanda spiritosa reca la denominazione di vendita «bevanda spiritosa». Essa non può recare in nessuna forma una denominazione riservata, nelle categorie da 1 a 14.
2. Quando una bevanda spiritosa delle categorie da 1 a 46 dell’allegato II è miscelata con:
a)
una o più bevande spiritose; e/o
b)
uno o più distillati di origine agricola
essa reca la denominazione di vendita «bevanda spiritosa». Tale denominazione di vendita è riportata sull’etichetta in maniera ben visibile e chiaramente leggibile e non può essere sostituita né modificata.
3. Il paragrafo 2 non si applica alla designazione, alla presentazione o all’etichettatura delle miscele di cui al medesimo paragrafo se rispondenti a una delle definizioni di cui alle categorie da 1 a 46 dell’allegato II.
4. Fermo restando il disposto della direttiva 2000/13/CE, nella designazione, nella presentazione o nell’etichettatura delle bevande spiritose ottenute dalle miscele di cui al paragrafo 2 del presente articolo è ammesso l’uso di uno o più dei termini elencati nell’allegato II solo se tali termini non fanno parte della denominazione di vendita, ma sono esclusivamente elencati nello stesso campo visivo dell’elenco di tutti gli ingredienti alcolici contenuti nella miscela, sotto la dicitura «bevanda spiritosa miscelata».
Per la dicitura «bevanda spiritosa miscelata» si utilizzano caratteri uniformi, dello stesso tipo e dello stesso colore dei caratteri della denominazione di vendita. Le dimensioni dei caratteri non possono superare la metà di quelle dei caratteri della denominazione di vendita.
5. Nell’etichettatura e nella presentazione delle miscele di cui al paragrafo 2 alle quali si applica il requisito di elencare gli ingredienti alcolici ai sensi del paragrafo 4, la proporzione di ciascun ingrediente alcolico è espressa in percentuale secondo l’ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro della miscela.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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